Verifica assenza di condizioni di alcol dipendenza/ assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
D.Lgs. 81/08 Art. 41,comma 4
Verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per le mansioni elencate nella Legge 125/01 e nell’Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007, gli accertamenti sanitari preventivi, periodici e in occasione del cambio di mansione sono finalizzati anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Alcol:
È comunque tuttora in vigore la legge n. 125 del 30 marzo 2001, “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati” tesa al recupero del lavoratore con problemi di abuso di alcol. Nelle attività lavorative elencate da tale normativa è vietata l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche, divieto che è esteso all’intervallo pranzo. La normativa non stabilisce un limite di alcolemia. Il medico competente ha la possibilità di effettuare test alcolimetrici, non come esami di screening, ma per confermare o escludere a fini preventivi condizioni in grado di determinare eventuali comportamenti dannosi per sé o per gli altri.
A tal fine si suggerisce tale procedura operativa:
PER LA VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA:
(SU TUTTI I SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA DALLA NORMATIVA)
- Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata all’identificazione di problemi alcol-correlati.
- Informazione, formazione e counselling collettivo sui rischi lavorativi associati all’assunzione di alcol e sulle modalità di verifica dell’assunzione di alcol da parte del medico competente.
- Indicatori di laboratorio mirati all’individuazione dei soggetti a rischio*.
- In caso di positività: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione, autodiagnosi e counselling individuale.
- Invio ai servizi competenti dell’Unità Sanitaria Locale.
*Tra gli indicatori di laboratorio utili per una diagnosi di alcol dipendenza figurano: transferrina desialata (CDT), volume corpuscolare medio (MCV), transaminasi (GOT e GPT), gamma-glutamil-transpeptidasi (GGT).
NEI CASI DI SOSPETTA INTOSSICAZIONE ALCOLICA ACUTA DI UN LAVORATORE SEGNALATO DALL’AZIENDA (SI DISTINGUONO DUE CASI)
MANSIONE A RISCHIO
- Test alcolimetrico effettuato dal medico competente o dal medico dell’organo di vigilanza.
- Se test positivo: invio ai SERT.
MANSIONE NON A RISCHIO
- Invio alla commissione medico-legale ex art. 5 Statuto dei Lavoratori.
Verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
L’intesa Stato-Regioni in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza del 30 ottobre 2007 individua le mansioni a rischio (allegato I) per le quali il medico competente, nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria, deve richiedere test di screening per verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Secondo tale normativa il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all’espletamento di mansioni comprese nell’elenco di cui all’allegato I dell’Intesa, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicando il nominativo dei lavoratori interessati. Fino all’approvazione dell’accordo tra Stato, regioni e province autonome di cui all’art.8, comma 2 si dovranno applicare le procedure disciplinate nel decreto ministeriale n.186/90. Tali procedure prevedono di effettuare con particolare attenzione l’anamnesi, mirata alla ricerca di pregressi trattamenti e/o ricoveri dovuti a patologie correlate all’assunzione abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’esame obiettivo, ricercando sintomi fisici e/o psichici e segni di abuso delle stesse, e test di screening.
Le classi di sostanze stupefacenti e psicotrope, più frequentemente coinvolte nei casi di abuso che consigliamo di indagare sono: oppiacei, cocaina, amfetamina, metamfetamine, cannabinoidi. Casi particolari sono le benzodiazepine e i barbiturici, farmaci che spesso sono parte di terapie con precise indicazioni mediche e che potrebbero diventare potenziali farmaci di abuso (una loro eventuale ricerca con test di laboratorio va attentamente valutata con un approfondimento anamnestico). Tali accertamenti vanno effettuati nel rispetto della dignità e della libertà della persona e dovranno essere il meno invasivi possibili (suggeriamo l’utilizzo di tests urinari).
Nel caso che dai tests emerga una positività all’assunzione di stupefacenti, il lavoratore va inviato al SERT per l’effettuazione di ulteriori accertamenti, nonchè sarà rilasciato da parte del Medico Competente un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione.
Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati presso il SERT evidenzino uno stato di
tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero che renda possibile un successivo inserimento della persona nell’attività lavorativa a rischio. Nel frattempo il lavoratore avrà il diritto a conservare il posto di lavoro e sarà adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell’allegato I dell’Intesa.
Accanto al percorso peculiare che segue questo tipo di sorveglianza sanitaria, tendente a far emergere casi di dipendenza allo scopo di un recupero del lavoratore, rimane valido quanto stabilito dal D.Lgs.81/08, compresa la possibilità di ricorrere all’organo di vigilanza contro il giudizio di idoneità emesso dal medico competente.
PER LA VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (D.M.186/90)
(SU TUTTI I SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA NELLA NORMATIVA)
-Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata all’accertamento dell’uso abituale di sostanze stupefacenti e psicotrope.
-Test di screening nei liquidi biologici (preferibilmente urina).
-Nei casi di positività: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione, counselling individuale, invio al SERT.
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